Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 3 nov 1885
Al concorso dello Stato nelle spese della scuola sarà provvedute coi fondi all'uopo stanziati al capitolo 34 del bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio pel corrente esercizio 1885-86 e con quelli che saranno inscritti nel capitolo corrispondente degli anni successivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-10-01;1872#art-13