Art. 6
In vigore dal 3 nov 1885
Il consiglio direttivo si aduna ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando sia convocato dal presidente o dietro richiesta di due suoi membri. Le adunanze sono valide quando vi intervengono il presidente e tre membri.
A parità di voti prevale quello del presidente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-10-01;1872#art-6