Art. 5
In vigore dal 3 nov 1885
I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni. La rinnovazione si fa per sorteggio di due membri in ciascuno dei due primi anni, indi per anzianità. Il direttore della scuola funge da segretario del consiglio, con voto consultivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-10-01;1872#art-5