Statuto

Art. 8

In vigore dal 8 ago 1885
Il presidente dirige la corrispodenza con le autorità superiori; provvede all'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed all'adempimento degli ordini superiori; all'esecuzione delle spese debitamente accettate, con l'emissione di appositi mandati; procede con uno dei componenti e col segretario alla verificazione mensile della cassa del tesoriere, ed anche straordinariamente, ove creda opportuno, presentando i processi verbali all'amministrazione nella prossima sua riunione, rassegnandoli quindi all'autorità superiore; esercita con gli altri componenti l'amministrazione una sorveglianza sull'andamento dell'istituto, come sulla tenuta dei registri, che interessano al servizio dell'amministrazione, rappresenta in giudizio come attore e come convenuto della amministrazione; sospende nei soli casi di urgenza gli impiegati e salariati, e riferisce nella prima riunione al consiglio di amministrazione per i provvedimenti definitivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-24;1741#art-s-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo