Statuto
Art. 10
In vigore dal 8 ago 1885
A norma delle leggi e dei regolamenti scolastici in vigore, il consiglio d'amministrazione:
(a) Nomina sospende e revoca il direttore ed i professori dell'istituto;
(b) Nomina, sospende e revoca il tesoriere e tutti gli altri impiegati e salariati dell'istituto;
(c) Delibera nel mese di settembre i bilanci; e nel mese di agosto i conti annuali;
(d) Discute il regolamento interno del convitto, apparecchiato dal direttore e lo presenta all'approvazione del consiglio provinciale scolastico;
(e) Stipula, per mezzo del presidente, i contratti nell'interesse dell'amministrazione;
(f) Delibera e provvede all'amministrazione dei beni, i quali dovranno in massima concedersi in fitto, salvo a proporne la vendita nei modi di legge;
(g) Delibera circa le domande di ammissione degli alunni interni ed esterni, dopo di aver inteso il parere del consiglio dei professori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-24;1741#art-s-10