Statuto

Art. 7

In vigore dal 8 ago 1885
L'istituto deve avere uno speciale tesoriere stipendiato; il quale rende il proprio conto alla chiusura dell'esercizio. Sarà nominato fra le persone estranee all'amministrazione dell'istituto e del comune, dura in ufficio tre anni, presterà cauzione, verrà retribuito ad aggio. La nomina, l'ammontare della cauzione, la ragione dell'aggio vanno soggetti all'approvazione del consiglio provinciale scolalastico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-24;1741#art-s-7

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