Statuto
Art. 4
In vigore dal 8 ago 1885
I componenti dell'amministrazione sono eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno. Non sono eleggibili gli aventi causa o interessi con l'istituto, gli stipendiati da essa amministrazione, o da quella del comune, i fratelli, padre e figlio, suocero e genero, ed i ministri di qualsiasi culto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-24;1741#art-s-4