Statuto

Art. 3

In vigore dal 8 ago 1885
L'amministrazione di quest'istituto Fazioli è autonoma, è composta dal sindaco come presidente; e da tre probi cittadini da nominarsi dal consiglio comunale; uno dei quali dev'essere estraneo al consiglio; rinnovabili nei primi due anni per sorteggio e negli anni successivi per anzianità. In caso di assenza od impedimento del sindaco, o dell'assessore delegato, ne fa le veci il componente anziano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-24;1741#art-s-3

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