Statuto
Art. 14
In vigore dal 8 ago 1885
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni saranno fatte per appello nominale o per alzata e seduta; e quelle concernenti persone, a suffragi segreti. A parità di voti prevarrà quello del presidente. Nelle votazioni segrete e a parità, la risoluzione sarà devoluta al consiglio provinciale scolastico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-24;1741#art-s-14