Statuto

Art. 14

In vigore dal 8 ago 1885
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni saranno fatte per appello nominale o per alzata e seduta; e quelle concernenti persone, a suffragi segreti. A parità di voti prevarrà quello del presidente. Nelle votazioni segrete e a parità, la risoluzione sarà devoluta al consiglio provinciale scolastico.
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