Statuto
Art. 17
In vigore dal 8 ago 1885
Sono sottoposte all'approvazione del consiglio provinciale scolastico le sole deliberazioni che riguardano:
(a) La nomina e revoca del direttore e degli insegnanti;
(b) I conti e i bilanci annuali;
(c) Qualunque acquisto o impiego di danaro;
(d) L'alienazione d'immobili, di titoli di credito e di ogni altra valuta di proprietà dell'istituto;
(e) Le spese che vincolano il bilancio per oltre otto anni.
(f) Le locazioni e le riconduzioni al di là di nove anni, e in generale tutti quegli atti che eccedano la semplice amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-24;1741#art-s-17