Statuto

Art. 17

In vigore dal 8 ago 1885
Sono sottoposte all'approvazione del consiglio provinciale scolastico le sole deliberazioni che riguardano: (a) La nomina e revoca del direttore e degli insegnanti; (b) I conti e i bilanci annuali; (c) Qualunque acquisto o impiego di danaro; (d) L'alienazione d'immobili, di titoli di credito e di ogni altra valuta di proprietà dell'istituto; (e) Le spese che vincolano il bilancio per oltre otto anni. (f) Le locazioni e le riconduzioni al di là di nove anni, e in generale tutti quegli atti che eccedano la semplice amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-24;1741#art-s-17

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