Statuto
Art. 20
In vigore dal 8 ago 1885
Il consiglio comunale può esaminare l'andamento e vedere i conti dell'istituto, senza per altro dar ordini e disposizioni pel suo servizio o intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione. Un delegato del consiglio comunale può prendere visione sul luogo degli atti, contratti, e registri dell'istituto.
Roma, addì 24 maggio 1885.
Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
Coppino.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-24;1741#art-s-20