Statuto

Art. 19

In vigore dal 8 ago 1885
Tutte le somme riscosse per conto dell'istituto devono rinchiudersi in una cassa forte, dove si conserveranno pure i titoli di rendita ed ogni altra valuta di proprietà dell'istituto stesso; nonché un elenco di tutte le proprietà immobili, con i dati necessari a provarne il possesso, qualora andassero distrutti gli altri documenti. La cassa avrà tre chiavi, una presso il presidente, un'altra presso il componente, che non è consigliere comunale, e l'altra presso il tesoriere. Le somme eccedenti il bisogno ordinario dell'amministrazione devono essere depositate presso qualche istituto di credito riconosciuto dal governo o rinvestite in buoni del tesoro. Ai bisogni giornalieri servirà un'altra cassa con una sola chiave conservata dal tesoriere, nè vi si terrà altra somma da quella che il consiglio di amministrazione avrà fissata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-24;1741#art-s-19

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