Art. 6
In vigore dal 4 ago 1883
Saranno pubblicati, a suo tempo, dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio direttivo del Collegio, il regolamento interno ed i programmi d'insegnamento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 giugno 1883.
UMBERTO.
Baccelli.
Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-06-21;1475#art-6