Art. 4
In vigore dal 4 ago 1883
Saranno materie obbligatorie: l'insegnamento di italiano, di pedagogia teorico-pratica, di diritti e doveri, di storia e geografia, di disegno, di calligrafia, di fisica, di igiene e medicina domestica; e facoltative: il francese, la ginnastica, la scherma e la danza.
L'orario per le materie obbligatorie è cosi stabilito:
Parte di provvedimento in formato grafico
Per le materie facoltative gli allievi frequenteranno, come uditori, i corsi instituiti nel Collegio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-06-21;1475#art-4