Art. 4

In vigore dal 4 ago 1883
Saranno materie obbligatorie: l'insegnamento di italiano, di pedagogia teorico-pratica, di diritti e doveri, di storia e geografia, di disegno, di calligrafia, di fisica, di igiene e medicina domestica; e facoltative: il francese, la ginnastica, la scherma e la danza. L'orario per le materie obbligatorie è cosi stabilito: Parte di provvedimento in formato grafico Per le materie facoltative gli allievi frequenteranno, come uditori, i corsi instituiti nel Collegio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-06-21;1475#art-4

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