Art. 2
In vigore dal 4 ago 1883
Potranno esservi ammessi gli alunni del Collegio di Assisi che abbiano compiuto il quarto corso di studio ed ottenuta l'approvazione in tutte le materie d'esami, e gli alunni provenienti dalle scuole normali, che abbiano conseguita la patente di grado superiore. Tanto per gli uni che per gli altri si richiede il certificato morale, dal quale apparisca la bontà dell'indole e della condotta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-06-21;1475#art-2