Art. 5

In vigore dal 4 ago 1883
Al termine del corso gli allievi che tennero costantemente una condotta irreprensibile saranno ammessi ad un esame scritto ed orale. Questi esami seguiranno avanti una Commissione nominata dal Ministero di Pubblica Istruzione, e quelli che saranno giudicati idonei avranno un diploma, con effetto legale, per percorrere nei Convitti la carriera di istitutore, di maestro e di censore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-06-21;1475#art-5

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