Art. 3
In vigore dal 4 ago 1883
Il corso avrà la durata di dieci mesi. La retta per tutta la durata del corso è fissata in lire cinquecento da pagarsi per trimestre anticipato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-06-21;1475#art-3