Art. 9
In vigore dal 2 dic 1882
Gli insegnanti esercitano gli uffici, rispettivamente loro assegnati, sotto la immediata vigilanza del direttore.
Ognuno di essi dovrà assegnare mensilmente agli allievi, in ragione del profitto rispettivo, una nota di merito che sarà scritta in apposito registro presso la Direzione, e della quale sarà tenuto conto negli esami.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-10-13;1070#art-9