Art. 12
In vigore dal 2 dic 1882
La Commissione esaminatrice si compone di un membro del Consiglio dirigente, del direttore e dell'insegnante della materia sulla quale versa l'esame.
L'Esito dell'esame s'indica con punti dall'uno al dieci. Al numero sei corrisponde l'idoneità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-10-13;1070#art-12