Art. 13
In vigore dal 2 dic 1882
Superato felicemente l'esame finale, l'allievo ha diritto ad un attestato, nel quale sia dichiarato aver egli frequentate con profitto, ovvero con molto profitto i corsi della Scuola industriale.
La nota, con profitto corrisponde ai punti 6, 7, 8; quella con molto profitto ai punti 9 e 10.
Sarà inoltre indicato nell'attestato il numero dei punti ottenuti, in relazione alla totalità dei punti disponibili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-10-13;1070#art-13