Art. 7

In vigore dal 2 dic 1882
Spetta al Consiglio dirigente: a) Formulare il regolamento interno della Scuola e proporlo all'approvazione del Ministero, formulare e proporre le modificazioni che in seguito crederà utile di arrecarvi; b) Proporre all'approvazione del Ministero le nomine degl'insegnanti stabiliti dalla pianta del personale, e, quando ne è il caso, la loro sospensione o la loro revoca; c) Deliberare, al principio d'ogni anno, i programmi degl'insegnamenti e gli orari. A questi lavori del Consiglio parteciperà, con voto consultivo, ogni insegnante della Scuola per la parte che lo riguarda; d) Redigere e presentare al Ministero, nei primi due mesi dopo la chiusura dell'anno scolastico, una completa relazione sull'andamento della Scuola, accompagnata dai programmi, dagli orari e dal bilancio consuntivo; e) Votare il bilancio preventivo della Scuola e curarne la gestione; f) Stabilire i tempi e le modalità degli esami finali, e nominare la Commissione esaminatrice, salvo il disposto degli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-10-13;1070#art-7

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