Art. 6
In vigore dal 2 dic 1882
Il governo della Scuola è commesso ad un Consiglio dirigente, composto di un delegato di ciascuno degli enti che concorrono al mantenimento di essa. I delegati durano in carica tre anni, ma possono essere riconfermati.
Il Consiglio sceglie nel suo seno il presidente.
Il direttore della Scuola fa ufficio di segretario, con voto consultivo.
Il Consiglio si aduna ordinariamente una volta al mese.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-10-13;1070#art-6