Art. 3
In vigore dal 2 dic 1882
La Scuola ha due classi, una diurna, l'altra serale e domenicale.
La diurna è istituita pei giovani che hanno compiuti gli studi delle scuole elementari e intendono acquistare le cognizioni necessarie per coprire i posti di capi operai e direttori di fabbriche. Per essere ammessi a questa Scuola i giovani debbono provare di aver compiute le quattro classi elementari e di aver raggiunta l'età di 12 anni. La classe serale e domenicale accoglie operai già dediti nell'esercizio della professione, e per esservi ammessi gli operai devono aver compiuti quattordici anni di età e saper leggere e scrivere correntemente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-10-13;1070#art-3