Art. 5
In vigore dal 26 ott 1882
Il corso regolare si compie in un triennio.
L'anno scolastico comincia il 15 ottobre e finisce il 15 luglio.
Con regolamento interno, da approvarsi dal Ministero, saranno stabilito le attribuzioni e gli obblighi del direttore e degli insegnanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-04;992#art-5