Art. 10
In vigore dal 26 ott 1882
Il Ministero si riserva:
a) Di intervenire agli esami per mezzo di un commissario;
b) Di far visitare la Scuola, ogni qualvolta ne ravvisi la convenienza, dagli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale, o da altre persone di sua fiducia;
c) Di sospendere temporaneamente o definitivamente il sussidio di cui all', qualora non fossero osservate le disposizioni del presente, decreto, o le ispezioni dimostrassero che la Scuola non dà risultati soddisfacenti.
Disposizione speciale.
Il Consiglio direttivo, col concorso del corpo insegnante, farà ogni anno un'inchiesta per tenere in evidenza le condizioni tecnologiche delle arti e delle industrie del territorio acquese.
Darà quindi, secondo le forme da stabilirsi con regolamento, un pubblico giudizio in solenne adunanza, intorno agli artieri e fabbricanti che più contribuirono a migliorare le arti, i mestieri e le industrie del circondario, assegnando ai più meritevoli le medaglie d'onore e premi in denaro.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 4 settembre 1882.
UMBERTO.
Berti.
Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
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