Art. 8
In vigore dal 26 ott 1882
Il conto consuntivo annuale sarà dal Consiglio dirigente presentato alla Giunta municipale entro un mese dalla chiusura dell'anno scolastico, con una completa relazione sull'andamento della Scuola e sul collocamento dei giovani licenziati dalla medesima.
Questa relazione, il conto consuntivo riveduto ed approvato dalla Giunta, i programmi d'insegnamento e gli orari saranno dalla Giunta comunicati al Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-04;992#art-8