Art. 6
In vigore dal 26 ott 1882
Il governo della Scuola è commesso ad un Consiglio dirigente, composto di 4 delegati, dal Municipio eletti per un triennio, e del direttore della Scuola stessa, che sarà designato dalla Giunta municipale.
Il Consiglio sceglie nel suo seno il proprio presidente.
Il direttore fa ufficio di segretario del Consiglio.
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