Art. 5

Art. 5

5 / 10
In vigore dal 26 ott 1882
Il corso regolare si compie in un triennio. L'anno scolastico comincia il 15 ottobre e finisce il 15 luglio. Con regolamento interno, da approvarsi dal Ministero, saranno stabilito le attribuzioni e gli obblighi del direttore e degli insegnanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-04;992#art-5