Art. 3
In vigore dal 8 ott 1882
Il governo amministrativo, tecnico, didattico e disciplinare della Scuola e della sua dotazione, alla dipendenza e sotto la sorveglianza del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, è affidato ad un direttore nominato dal Ministro medesimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-19;971#art-3