Art. 4

In vigore dal 8 ott 1882
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio nomina e revoca il personale addetto alla Scuola, e con appositi statuti e regolamenti determina l'ordinamento di essa e provvede a quanto occorre pel suo regolare andamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-19;971#art-4

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