Art. 1

In vigore dal 8 ott 1882
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 2 luglio 1882, n. 878 (Serie 3ª), che approva la convenzione 31 marzo 1882 tra il Governo del Re ed il signor Bernardo Marsano per la istituzione di una Scuola pratica di agricoltura in Sant'Ilario Ligure (Genova); Vista la legge 5 luglio 1882, n. 858 (Serie 3ª), che approva il bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1882; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita in Sant'Ilario Ligure (Genova), colla denominazione di R. Scuola pratica di agricoltura Marsano, una scuola intesa a formare abili agricoltori, fattori, castaldi, ecc.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-19;971#art-1

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