Art. 5

In vigore dal 8 ott 1882
Il Governo contribuisce con lire 8000 nelle spese d'istituzione e con annue lire 6000 in quelle di mantenimento della Scuola. Queste somme sono prelevate da quelle iscritte nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1882. UMBERTO. Berti. Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-19;971#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo