Art. 5
In vigore dal 8 ott 1882
Il Governo contribuisce con lire 8000 nelle spese d'istituzione e con annue lire 6000 in quelle di mantenimento della Scuola. Queste somme sono prelevate da quelle iscritte nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1882.
UMBERTO.
Berti.
Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Storico versioni
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