Art. 3

Art. 3

3 / 5
In vigore dal 8 ott 1882
Il governo amministrativo, tecnico, didattico e disciplinare della Scuola e della sua dotazione, alla dipendenza e sotto la sorveglianza del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, è affidato ad un direttore nominato dal Ministro medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-19;971#art-3