Art. 2
In vigore dal 23 feb 1875
I dodici accademici residenti hanno uno stipendio di lire mille per ciascuno; e quattro di essi particolarmente incaricati della compilazione del Vocabolario hanno per tale ufficio un soprasoldo di lire duemilasettecento ciascuno, aumentabile come è detto in appresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-03;2335#art-2