Art. 5
In vigore dal 23 feb 1875
Il soprasoldo di compilatore verrà aumentato di lire trecento alla pubblicazione di ciascun volume del Vocabolario, a cominciare dal volume III, che comprenderà il resto della lettera C; però fra un aumento e l'altro dovrà trascorrere un tempo non minore di tre anni; e gli accademici i quali saranno in seguito eletti all'ufficio di compilatore, cominceranno a goder l'aumento del soprasoldo alla pubblicazione del 1° volume che venga a luce dopo la loro elezione e intorno al quale abbiano essi lavorato almeno per due anni.
Il volume del Glossario, la cui pubblicazione si fa per fascicoli corrispondenti alle lettere già stampate del Vocabolario, non dà diritto ad aumento di soprasoldo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-03;2335#art-5