Art. 1

In vigore dal 23 feb 1875
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le costituzioni dell'Accademia della Crusca di Firenze, approvate con decreto del 9 agosto 1859 del Governo Toscano; Visti il decreto del 4 luglio 1866 (num. MDCCLXXI parte supplementare) del Nostro luogotenente generale, e il Nostro decreto del 3 luglio 1870 (n. 5750); Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: . Il Collegio degli accademici residenti della Crusca viene restituito al suo numero primitivo di dodici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-03;2335#art-1

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