Art. 1
In vigore dal 23 feb 1875
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le costituzioni dell'Accademia della Crusca di Firenze, approvate con decreto del 9 agosto 1859 del Governo Toscano;
Visti il decreto del 4 luglio 1866 (num. MDCCLXXI parte supplementare) del Nostro luogotenente generale, e il Nostro decreto del 3 luglio 1870 (n. 5750);
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il Collegio degli accademici residenti della Crusca viene restituito al suo numero primitivo di dodici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-03;2335#art-1