Art. 4
In vigore dal 23 feb 1875
Se alcuno degli accademici residenti che tengono l'ufficio di compilatore rinunzi a questo, o per la causa suddetta, o per altra qualsiasi, si renda incapace di adempirlo, ei conserva la qualità e lo stipendio di residente purchè abbia tenuto l'ufficio di compilatore almeno per dodici anni; e se l'ha tenuto per uno spazio minore, passa nell'albo degli accademici corrispondenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-03;2335#art-4