Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 feb 1875
I dodici accademici residenti hanno uno stipendio di lire mille per ciascuno; e quattro di essi particolarmente incaricati della compilazione del Vocabolario hanno per tale ufficio un soprasoldo di lire duemilasettecento ciascuno, aumentabile come è detto in appresso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-03;2335#art-2