RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 345

Onori da rendersi dalle truppe adunate ai superiori del Corpo.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1355. Nelle occasioni d'adunata sia dell'intiero reggimento, che di singole frazioni, i superiori sono sempre ricevuti col comando guard-a-voi! dato dal loro inferiore in grado che si trova presente. Il capitano è ricevuto al proprio squadrone col guard-a-voi! destr riga! fissi! pronunciato dall'inferiore in grado che si trova presente. Il maggiore dal capitano più anziano presente che dà il guard-a-voi! destr riga! fissi! Il tenente colonnello è ricevuto dal maggiore che comanda guard-a-voi! destr riga! fissi! Il colonnello lo è dal tenente colonnello, che inoltre fa portare le armi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-345

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Onori da rendersi dalle truppe adunate ai superiori del Corpo. (Art. 345 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo