RegolamentoCapo XIII

Art. 341

Delle esenzioni dai turni.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1340. Per nessuna considerazione può il comandante del Corpo dispensare alcuno dai servizi che gli spettano per turno, a seconda del posto che occupa nel quadro del Corpo, eccettuatine però i militari che fanno le veci di un titolare di una carica costituita, o che sono incaricati di una speciale istruzione, la quale non sia conciliabile col servizio da cui deggiono perciò venir esentati. § 1341. Non è concessa esenzione alcuna dai servizi per causa di licenza, salvo che si tratti di licenze regolari di lunga durata, ovvero causate da indisposizioni e convalescenze prolungate, per ciò nè le brevi licenze, nè l'aver oltrepassata la licenza illegalmente, nè le momentanee indisposizioni, nè gli arresti di rigore agli uffiziali, nè la prigione per la bassa-forza, dispensano dal ripigliare l'ultimo servizio, che per tali cause non si potesse prestare, salvochè fra tale turno ed i servizi successivi d'egual genere che spettano al militare non vi sia l'intervallo di 24 ore.
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Delle esenzioni dai turni. (Art. 341 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo