Regolamento›Capo XIII
Art. 342
Cambi di turno.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1342. Le domande per cambio di turno e di distaccamento sono fatte dai maggiori al comandante del Corpo, e dagli altri militari per la via gerarchica all'uffiziale superiore di servizio, il quale se si tratta d'uffiziali le rassegna al detto comandante nel successivo rapporto giornaliero, e quanto ai sott'uffiziali, caporali e soldati, statuisce in proposito.
§ 1343. Le domande di questi ultimi per cambi di turno, relative al solo servizio interno degli squadroni, sono accolte o rigettate dai comandanti dei medesimi.
Il comandante del Corpo può autorizzare l'uffiziale superiore di servizio ad accordare cambi di turno di servizio nei casi urgenti, ma non mai cambi di distaccamento.
§ 1344. Il comandante del Corpo può ordinare cambi di turno anche non richiesti, esponendone però i motivi al comandante di Brigata.
§ 1345. Il sott'uffiziale o caporale comandato nominativamente a qualche servizio dall'uffizio di maggiorità, non può cambiar turno senza averne chiesta, ed in modo gerarchico ottenuta col mezzo del comandante lo squadrone, l'annuenza dell'uffiziale superiore di servizio, cui spetta, nel caso affermativo, di prescrivere all'aiutante maggiore di provvedere alla sua surrogazione.
Il soldato invece può ottenere tal facoltà dal suo comandante di squadrone, a cui dovrà rassegnare gerarchicamente la sua domanda.
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