Regolamento›Capo XIII
Art. 339
Modo di regolare i turni individuali.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1335. Il tenente colonnello ed il maggiore presso gli squadroni attivi avvicendano fra loro nei diversi servizi, e così pure i capitani.
I tenenti, all'occorrenza con i sottotenenti, in modo che nel primo turno il primo comandato sia il tenente più anziano, il secondo il sottotenente più anziano, e così di seguito: e viceversa nel secondo turno s'incominci dall'ultimo sottotenente, cui succede l'ultimo tenente, e così via dicendo. Esaurito il turno in uno dei detti gradi, si supplirà con uffiziali dell'altro grado prima di ricominciarlo.
§ 1336. Nel caso che più uffiziali fossero comandati nello stesso tempo, e ad uguali servizi, i più anziani ed elevati in grado prendono il comando della frazione cui per la natura del servizio spetta la precedenza.
§ 1337. I cambi di guarnigione e di quartiere, e le altre dislocazioni e destinazioni della truppa non interrompono il corso dei turni; così pure allorchè uno squadrone, o qualsiasi altro distaccamento si riunisce al Corpo principale (che s'intende sempre quello ove si trova il comandante del Corpo), i militari devono esser comandati a seconda del turno generale, senza che si tenga conto dei turni di servizio prestati in distaccamento.
§ 1338. Gli uffiziali in licenza cui spetti d'andare in distaccamento, e non siano specialmente autorizzati a proseguire la licenza loro, devono rientrare in tempo utile al Corpo per assumere il turno, giusta il § 187; potranno tuttavia ottenere di continuare la licenza dopo il distaccamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-339