RegolamentoCapo XIII

Art. 338

Modo di computare i servizi.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1323. Tutti i servizi che durino oltre a 48 ore, sono considerati come distaccamenti eventuali, e se oltrepassino i giorni 20, come distaccamenti di presidio. § 1324. Sono computati per turni di guardia tutti i servizi in cui si debba occupare la notte intiera, e quelli per cui si oltrepassino i limiti assegnati dai bandi ancorchè non durino 24 ore. § 1325. I servizi in faccia al nemico per sicurezza pubblica, o per repressione di contrabbando, sono considerati turni di distaccamenti eventuali, quand'anche non durino 48 ore, purchè si sia fatto uso delle armi; in caso contrario sono computati di guardia. § 1326. S'intende aver fatto uso delle armi una colonna anche composta d'armi diverse, quando una frazione di essa avrà avuto a combattere. § 1327. Eccettuato il caso di guerra, o che si tratti di distaccamento, chi avrà dovuto impiegare in servizio la notte intiera, non può essere comandato ad altro servizio per cui debba impiegare nuovamente la notte, se non dopo decorse ore 24 dal termine del servizio antecedente. § 1328. Qualora nello stesso giorno, e ad una stessa frazione del Corpo tocchino due servizi, o ad uno stesso militare nello stesso giorno due servizi di turno individuale, il servizio di primo turno avrà la precedenza su quello di secondo, ed in ciascun turno il servizio annoverato pel primo ai § 1316 e 1318 avrà pure la precedenza su quello nominato dopo: il comandato, salvo il caso di distaccamento, è però sempre tenuto a riprendere il servizio che avrà tralasciato. § 1329. Al ritorno da un'assenza non maggiore di 24 ore per repressione di contrabbando o per servizio di sicurezza pubblica, debbonsi riprendere i servizi che possano in quel tempo esser toccati ai comandati. § 1330. Il servizio d'uffiziale difensore ha bensì la precedenza sugli altri tutti nel giorno antecedente al consiglio di guerra, ed in quello in cui questo si riunisce, ma l'uffiziale difensore ripiglia poi i turni che in tale frattempo gli fossero toccati. § 1331. I servizi di secondo turno sono considerati come compiti quando vi si è impegnata la metà del tempo che sarebbe loro rispettivamente assegnato. § 1332. I servizi di primo turno voglionsi considerare come fatti nei seguenti casi: Se trattasi di distaccamento, dopo che siasi pernottato fuori del luogo di guarnigione. Se di guardia, quando siano state collocate le sentinelle. Se d'ordinanza, quando i militari siano giunti presso le persone o stabilimenti a cui sono comandati. Se di settimana, allorchè sono scorsi quattro giorni dacché fu cominciato. Se di picchetto al quartiere, allorchè l'uffiziale ha ricevuta la consegna. § 1333. Nel caso però previsto al § 960, in cui un uffiziale dovesse assumere straordinariamente il servizio di picchetto, questo gli conterà per turno fatto quando vi abbia impiegato almeno 12 ore, o la maggior parte della notte. § 1334. Trattandosi di servizi procaccianti retribuzioni alla bassa-forza, e continuativi per più giorni, ma per poche ore della giornata, il comandante del Corpo decide quali altri servizi siano con quelli compatibili; la retribuzione sarà in parte pagata a mano all'individuo, ed in parte versata alla rispettiva massa individuale di deconto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-338

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Modo di computare i servizi. (Art. 338 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo