Regolamento›Capo III
Art. 349
Attribuzioni e doveri del comandante il distaccamento.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1380. Il comandante di distaccamento è mallevadore del buon ordine delle sue truppe, è rivestito di tutta l'autorità del comandante di Corpo pel servizio, l'istruzione, la polizia interna, la disciplina, e la montura.
Avvertirà però che deve uniformarsi, in quanto sieno applicabili, alle regole stabilite nel Corpo stesso. Non può pronunciare rimozioni, nè far promozioni, o trasferir militari dall'uno all'altro squadrone o categoria, nè rilasciar congedi assoluti od illimitati, nè far disposizioni che abbiano effetto continuativo.
§ 1381. Non può convocar commissioni di disciplina, denunciar disertori, o sottoporre alcun suo dipendente a procedimento penale, se non dopo averne ottenuta l'autorizzazione del comandante del Corpo, salvo quando, a tenor della legge, la diserzione deve riguardarsi come consumata, ovvero le circostanze richiedano un pronto procedimento.
§ 1382. Informa immediatamente il comandante del Corpo d'ogni avvenimento importante, e delle circostanze gravi che per avventura lo obbligassero ad allontanarsi dalle istruzioni ricevute.
Gl'invia ogni cinque giorni l'elenco delle variazioni occorse, ed ogni 15 un particolareggiato rapporto sul servizio, sulla disciplina e sull'istruzione del distaccamento.
Si uniforma per quanto ha tratto all'amministrazione, alle prescrizioni dei regolamenti, ed alle istruzioni impartitegli prima della partenza dal maggiore relatore.
§ 1383. Tiene carteggio colle autorità militari e civili, quando le circostanze lo richiedono.
§ 1384. Facendosi vacante il comando del distaccamento, esso appartiene, dove non venga altrimenti provvisto, all'uffiziale più elevato in grado od in anzianità fra i presenti.
Storico versioni
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