Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 345
299 / 413Onori da rendersi dalle truppe adunate ai superiori del Corpo.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1355. Nelle occasioni d'adunata sia dell'intiero reggimento, che di singole frazioni, i superiori sono sempre ricevuti col comando guard-a-voi! dato dal loro inferiore in grado che si trova presente.
Il capitano è ricevuto al proprio squadrone col guard-a-voi! destr riga! fissi! pronunciato dall'inferiore in grado che si trova presente.
Il maggiore dal capitano più anziano presente che dà il guard-a-voi! destr riga! fissi!
Il tenente colonnello è ricevuto dal maggiore che comanda guard-a-voi! destr riga! fissi!
Il colonnello lo è dal tenente colonnello, che inoltre fa portare le armi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-345