Regolamento›Capo XI
Art. 334
Ingerenza nel quartiere delle autorità giudiziarie.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1297. Accadendo alle autorità giudiziarie di procedere ad atti esecutivi nell'interno del quartiere, i segretari dei tribunali o delle giudicature ne avvertono prima il comandante del Corpo, e prendono con esso i concerti opportuni. Questi provvede al fine di agevolare agli uffiziali della giustizia l'adempimento del loro mandato.
§ 1298. Qualora poi le autorità giudiziarie avessero da praticare perquisizioni pur nell'interno dei quartieri, esse ne daranno avviso anche poco tempo prima al comandante del Corpo, il quale prenderà con esse i necessari concerti, e provvederà con tutti i mezzi di cui può disporre a secondare le ricerche e le operazioni che l'autorità giudiziaria intende praticare.
§ 1299. Nei casi urgenti però, o quando dubitandosi che vadano smarrite le traccie del reato, il giudice istruttore si presenti, anche senza preventivo avviso al quartiere, egli richiederà l'assistenza dell'uffiziale di picchetto, o di quell'altro superiore in grado che si trovi presente, e sulla dichiarazione che farà di non aver potuto avvisare in tempo il comandante del Corpo, l'uffiziale lo coadiuverà similmente nella perquisizione, che il servizio della giustizia sia per richiedere.
Egli manda però subito in traccia del comandante del Corpo per avvertirlo della presenza del giudice in quartiere. Il comandante darà sollecitamente gli ordini che crederà poter meglio contribuire a che la perquisizione abbia il suo pieno effetto.
§ 1300. Finalmente, ove si presenti al quartiere l'usciere di qualche giudice, tribunale o magistrato per eseguire citazioni, intimazioni, o giudiziarie notificazioni ad alcun militare, gli si permetterà, o d'introdursi nel quartiere per eseguirle, o quando non si stimi di permettergli l'ingresso, gli si procurerà in altro modo la presenza del militare.
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