RegolamentoCapo XI

Art. 332

Ingresso nel quartiere di persone estranee.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1292. È vietato alle persone estranee al Corpo l'ingresso nel quartiere, salvochè: a) Siano munite di licenza del comandante del Corpo; b) Siano accompagnate da un uffiziale del Corpo stesso; c) Debbano recarsi presso gli uffici di maggiorità o d'amministrazione; d) Ovvero a conferire con uffiziali alloggiati in quartiere. In questi ultimi casi esse saranno accompagnate da un soldato della guardia di polizia presso l'ufficio, o l'uffiziale presso cui si recano. § 1293. Possono pure entrare in quartiere i militari di altri Corpi, ed i funzionari militari per ragione di servizio. § 1294. Qualora un estraneo domandi di un sott'uffiziale, caporale o soldato, il comandante la guardia lo trattiene alla porta del quartiere, e manda un soldato di guardia a ricercare il militare richiesto.
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