Regolamento›Capo XI
Art. 332
Ingresso nel quartiere di persone estranee.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1292. È vietato alle persone estranee al Corpo l'ingresso nel quartiere, salvochè:
a) Siano munite di licenza del comandante del Corpo;
b) Siano accompagnate da un uffiziale del Corpo stesso;
c) Debbano recarsi presso gli uffici di maggiorità o d'amministrazione;
d) Ovvero a conferire con uffiziali alloggiati in quartiere.
In questi ultimi casi esse saranno accompagnate da un soldato della guardia di polizia presso l'ufficio, o l'uffiziale presso cui si recano.
§ 1293. Possono pure entrare in quartiere i militari di altri Corpi, ed i funzionari militari per ragione di servizio.
§ 1294. Qualora un estraneo domandi di un sott'uffiziale, caporale o soldato, il comandante la guardia lo trattiene alla porta del quartiere, e manda un soldato di guardia a ricercare il militare richiesto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-332