Regolamento›Capo IX
Art. 327
Visite sanitarie ai cavalli.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1270. Nelle ore stabilite dall'orario, il che suol essere per lo più durante il governo, i veterinari passano un'attenta visita a tutti i cavalli una volta la settimana almeno, e più spesso anche se lo stato loro lo esige, onde assicurarsi che non siano affetti da malattie, e particolarmente da contagiose. A tal fine i cavalli sono disposti o nel cortile, o nelle scuderie, rivolti in modo da potersi ciò eseguire a dovere. Il veterinario in 1.° fa quindi precisa relazione verbale al capitano d'ispezione, o per iscritto qualora si tratti di casi che vogliono essere annunciati più oltre.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-327