RegolamentoCapo XI

Art. 333

Rivenditori.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1295. Non è permesso ad alcun rivenditore di frutta, estraneo al Corpo, di stabilirsi in quartiere, ma il comandante del Corpo può concedere a militari di bassaforza, e preferibilmente a quelli che abbian famiglia la facoltà di vendere frutta, ed oggetti di pulizia, coll'espressa condizione però di non vender vino, liquori, od altre bevande qualunque, nè pane, nè vivande cotte. § 1296. Ogni retribuzione per tal privilegio è assolutamente proibita, quand'anche ridondasse a vantaggio di tutto il Corpo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-333

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rivenditori. (Art. 333 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo