Regolamento›Capo XI
Art. 333
Rivenditori.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1295. Non è permesso ad alcun rivenditore di frutta, estraneo al Corpo, di stabilirsi in quartiere, ma il comandante del Corpo può concedere a militari di bassaforza, e preferibilmente a quelli che abbian famiglia la facoltà di vendere frutta, ed oggetti di pulizia, coll'espressa condizione però di non vender vino, liquori, od altre bevande qualunque, nè pane, nè vivande cotte.
§ 1296. Ogni retribuzione per tal privilegio è assolutamente proibita, quand'anche ridondasse a vantaggio di tutto il Corpo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-333