Regolamento›Parte TERZA›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 243
Letti dei sott'uffiziali, caporali e soldati.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 884. I sott'uffiziali, caporali e soldati dormiranno nei quartieri su letti di 1.ª e 2.ª classe.
Gli uni e gli altri vogliono essere tenuti in modo uniforme durante il giorno, secondo che sarà stabilito dal comandante del Corpo, avranno per quanto possibile la testa appoggiata al muro e saranno collocati ad un metro di distanza almeno da centro a centro.
§ 885. Nelle camerate gli uomini per quanto possibile saranno disposti in modo, che i sergenti abbiano il loro letto in un angolo a destra del proprio plottone ed i caporali a sinistra della propria squadra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-243